CRAKERAS


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Statuto

L’Associazione


A
SSOCIAZIONE CULTURALE
ORISTANO



Art.l

È costituita l'associazione non lucrativa di utilità sociale denomina "CRAKERAS", con sede in Oristano, via Angoj n. 51.
CRAKERAS è una libera Associazione di fatto, apartitica e apolitica, con durata illimitata nel tempo senza scopo di lucro come dal presente statuto.

Art.2

L'associazione "CRAKERAS " persegue i seguenti scopi:
ampliare la conoscenza culturale, artistica, storica, naturalistica del mondo e dei popoli;
ampliare gli orizzonti didattici degli educatori, insegnanti e operatori sociali nel campo archeologico, artistico, storico, naturalistico, affinché sappiano trasmettere l'amore per la salvaguardia e la tutela dei beni archeologici, artistici. storici e naturalistici;
proporsi come soggetti di incontro e aggregazione in nome di interessi di maturazione umana e civile attraverso l'ideale dell'educazione permanente;
promuovere la ricerca etnografica, storica, archeologica, delle culture del passato attraverso la sperimentazione.

Art.3

Per il raggiungimento dei suoi fini l'Associazione intende promuovere varie attività.
ATTIVITÀ CULTURALI: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, cineforum, documentari e rom, corsi di storia, cultura popolare, educazione ambientale e archeologia sperimentale, visite guidate, viaggi culturali in Sardegna, in Italia e all’estero.
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE: corsi di aggiornamento teorico-pratico per educatori, insegnanti, operatori sociali, privati, istituzioni, gruppi di ricerca e studio.
Corsi di lingua (Sardo, Francese, Inglese e Spagnolo).
ATTIVITÀ EDITORIALE: pubblicazione di bollettini, periodici, atti di convegni, seminari e studi di ricerca.
ATTIVITÀ DI RICERCA: censimenti, misurazioni, classificazioni, rilievi topografici e fotografici, cinevisivi e fotografici di ogni genere, scavi archeologici, consultazione archivi.
ATTIVITÀ DI DIVULGAZIONE: creazione, pubblicazione e divulgazione di percorsi archeologici, storici, naturalistici, visite guidate.


Art.4

Fanno parte dell'Associazione coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali, aderiscono alla stessa in qualità di soci e si impegnano a pagare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.


Art.5

L'ammissione dei soci è deliberata, su domanda scritta del richiedente, controfirmata da un altro socio fondatore, dal Consiglio Direttivo.
Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio di Probiviri.

Art.6

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione, il Consiglio Direttivo dovrà intervenire e applicare le seguenti sanzioni di richiamo:
- diffida
- espulsione dall'Associazione.
I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.


Art.7

Tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Art.8

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
beni immobili e mobili;
contributi;
donazioni e lasciti;
rimborsi;
attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
altro tipo di entrate.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall' Assemblea, che ne determina l'ammontare.
Le elargizioni liberali in denaro. le donazioni e i lasciti, sono accettate dall' Assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
È vietato distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e consuntivo che deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria entro il mese di aprile.
Il bilancio deve essere depositato entro la sede dell'Associazione entro 15 giorni la seduta per poter essere consultato da ogni associato.


Art. 10

Gli organi dell' Associazione sono:
l'Assemblea dei soci;
il Consiglio Direttivo;
il Presidente;
il Collegio dei Revisori;
il Collegio dei Probiviri.


Art. 11

L'Assemblea dei soci, composta da Soci FONDATORI, ORDINARI, ONORARI e SOSTENITORI, è convocata almeno una volta all'anno in via ordinaria, e in via straordinaria quando sia necessario e sia richiesta dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo degli associati.
In prima convocazione l'Assemblea è valida se è presente la maggioranza dei soci (fondatori e ordinari con diritto di voto) e ha validità di delibera con la maggioranza dei presenti votanti.
In seconda convocazione si ha validità a prescindere dal numero dei presenti. Lo stesso criterio si applicherà all'Assemblea straordinaria.
Hanno diritto di voto tutti i Soci FONDATORI e i Soci ORDINARI con anzianità di 1 anni dalla data di ammissione.
La convocazione va fatta almeno l5 giorni prima della data dell'Assemblea.
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede.


Art. 12

L'assemblea ordinaria ha il compito di:
eleggere il Consiglio Direttivo e il Collegio dei Probiviri;
approvare il bilancio preventivo e consuntivo nonché il regolamento interno.
L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione.

Art. 13

Il Consiglio Direttivo è composto da sei membri eletti dall'Assemblea fra i propri componenti ad eccezione del primo Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri la cui composizione e durata è stabilita dai successivi articolo 20 e 21.
Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, il presidente, il segretario e il tesoriere ed è validamente costituito quando sono presenti almeno quattro membri.
Essi svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica tre anni.
Il Consiglio Direttivo può essere revocato dall'Assemblea con la maggioranza dei 2/3 dei soci.


Art.14

Il Consiglio direttivo, organo esecutivo dell' Associazione "Krakkeras", si riunisce almeno due volte all'anno ed è convocato dal Presidente o da almeno due dei componenti dello stesso, su richiesta motivata.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;
formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
stabilire gli importi delle quote annuali dei soci.
Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all’Albo dell’Associazione.

Art.15

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti.
Esso convoca e presiede il Consiglio Direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione, può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Conferisce ai soci procura speciale per la gestione di attività varie (es. settore archeologia, settore viaggi, ecc.) previa approvazione del Consiglio Direttivo.


Art.16

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre soci eletti in Assemblea e dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di
espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art.17

Lo scioglimento dell' Associazione è deliberata dall'Assemblea straordinaria.
Il patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 coma 190 della Legge 23-12-96 n. 662.

Art. 18

Tutte le cariche elettive sono gratuite.
Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.


Art. 19

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.

Art. 20

Il Consiglio Direttivo è costituito, per i primi tre anni a partire dalla data del presente statuto, dai seguenti soci fondatori con i rispettivi incarichi sociali:

Mariano PISANU - Presidente
Paolo ONIDA - Segretario
Anna BARRA - Tesoriere
Patrizia LONIS - Consigliere
Salvatore PRUNEDDU - Consigliere
Amedeo BOY - Consigliere



webmaster Paolo ONIDA - ultimo aggiornamento: sabato 14 novembre 2009 | crakeras@tiscali.it

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